Domande frequenti

Risposte alle domande piú frequenti sugli impianti termici.

Per gli impianti esistenti, la compilazione del libretto avviene in occasione dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR n. 74/2013 o di interventi su chiamata eseguiti da manutentori o installatori. Per i nuovi impianti, viene compilato dalla ditta installatrice e consegnato al responsabile dell’impianto contestualmente alla fornitura dello stesso. Non è possibile redare un nuovo libretto se già presente per la vecchia caldaia. In caso di smarrimento è possibile recuperarlo tramite Spid o carta d’identità elettronica nel sito della Regione dedicato.

Il responsabile d’impianto (di riscaldamento e climatizzazione) è l’occupante dell’abitazione a qualsiasi titolo, quindi il proprietario nel caso di abitazione privata e l’inquilino in caso di immobile in affitto. Fa eccezione l’affittuario in un condominio con riscaldamento centralizzato, dove la responsabilità è dell’amministratore. Se è però presente nell’appartamento un impianto di climatizzazione estiva, la responsabilità è dell’affittuario che deve farne verificare la sicurezza.

La manutenzione per l’efficienza energetica, e quindi la sua periodicità, rimarrà a discrezione delle singole Regioni e potrebbe variare dai due ai quattro anni (per la Regione Veneto sono due anni). Per tutto quello che riguarda la manutenzione e la verifica della sicurezza e salubrità fa fede quando indicato dalle informazioni riportate nel libretto di istruzioni tecniche per l’uso e dalle indicazioni rilasciate da chi ha installato l’impianto. In assenza di istruzioni, fa fede quanto indicato nella scheda tecnica redatta dal produttore dell’apparecchio.

Il rapporto di controllo verrà inviato dal manutentore agli enti preposti. Le verifiche non verranno più effettuate a campione, ma si partirà da coloro che non hanno effettuato gli interventi e del cui impianto non è arrivata alcuna notifica al catasto preposto. A seguire verranno effettuati controlli sugli impianti ‘segnalati’.

In caso di malfunzionamento, sul display delle caldaie è visualizzabile l’autodiagnosi: un codice alfanumerico che indica il “codice di blocco” ovvero il motivo per cui la caldaia ha smesso di funzionare regolarmente.

Le caldaie sono dotate di tutti i dispositivi di sicurezza tali per cui, qualsiasi tipo di problematica relativa all’apparecchio non costituisce una situazione di pericolo per l’utente. Sul libretto di istruzioni (uno dei documenti a corredo della caldaia) è possibile prendere visione della legenda di ciascun codice di errore.

Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici a gas devono essere affidate a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) – “impianti di riscaldamento e di climatizzazione” – ed alla lettera e) – “impianti a gas” – dell’art. 1, comma 1 della Legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni. Le imprese abilitate sono iscritte al Registro delle Imprese, presso la CCIAA o all’Albo delle Imprese Artigiane. A tali imprese viene rilasciato un certificato di riconoscimento.

Per le caldaie ad uso domestico (o comunque di potenza inferiore 35 kW) sono le Leggi regionali e comunali a regolare la tempistica della cosiddetta “prova fumi” che per la Regione Veneto è prevista ogni due anni.

Esattamente come avviene per le caldaie anche le pompe di calore sono oggetto di una normativa che ne disciplina gli obblighi ed i controlli periodici. Per effetto del DPR 74/2013 e decreti successivi, anche questi dispositivi devono essere dotati di libretto d’impianto e sottoposti ad interventi di manutenzione periodica. Secondo la normativa, gli interventi di manutenzione ordinaria sono da eseguire periodicamente in base alle indicazioni del costruttore riportate sul libretto. Accanto a questi interventi, la legge stabilisce un controllo di efficienza energetica obbligatorio per le pompe di calore con potenza superiore ai 12 kW e fino ai 100 kW da eseguire ogni 4 anni.